Statuto dell’Unione Astrofili
Senesi
Articolo 1
(denominazione)
L'Unione Astrofili Senesi è
un'associazione di persone avente il solo scopo, senza fini di lucro,
dello studio delle scienze astronomiche e della loro divulgazione,
ed opera ai sensi della Legge 11.08.1991 n.266 "Legge quadro
sul volontariato" e delle relative Leggi Regionali.
Riconosce la sigla U.A.S. come forma di abbreviazione e come proprio
indicativo di riconoscimento.
L'U.A.S. non ammette distinzioni di razza, sesso, religione o ideale
politico.
Articolo 2
(indirizzo)
L'associazione ha sede presso l’Osservatorio
Astronomico Provinciale di Montarrenti, sito in località
Montarrenti nel comune di Sovicille (SI); e durata fino a tutto
il 31 Dicembre 2050.
Articolo 3
(iscrizione)
Per ottenere l'iscrizione a socio
l'interessato dovrà presentare al Segretario dell'U.A.S.
la scheda di iscrizione a tale fine richiesta, versando nel contempo
la quota associativa annuale.
Il versamento dovrà essere effettuato al Cassiere dell'U.A.S..
Qualora la richiesta venga eseguita da un gruppo o associazione
od ente, la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta
dal suo legittimo rappresentante, mentre per i minorenni la richiesta
dovrà essere firmata anche da un genitore.
Il Segretario accetterà la richiesta con la formula "salvo
ratifica della riunione dei soci". Ad ogni riunione il Segretario
dovrà dare notizia delle richieste di iscrizione pervenute
per la ratifica. Tale richiesta, e relativa votazione, dovrà
essere messa a verbale.
Avvenuta l'eventuale ratifica, il Segretario procederà ad
iscrivere il nuovo socio nel registro dei soci e a rilasciare la
tessera personale.
Articolo 4
(quote sociali)
I soci sono tenuti al pagamento
di una quota annuale (anno solare). Sono istituiti tre tipi di quote:
- socio sostenitore
- socio ordinario
- socio minorenne.
L'ammontare della quota sociale viene stabilito all'inizio di ogni
anno solare dalla Riunione dei Soci.
La quota del socio sostenitore è stabilita in ragione doppia
della quota del socio ordinario. Per i soci minorenni è concessa
la possibilità del pagamento di una quota ridotta rispetto
a quella del socio ordinario.
Articolo 5
(morosità)
Decorso il termine di 3 mesi dalla
scadenza dell'ultima quota sociale, il Segretario invierà
un sollecito di pagamento al socio moroso, invitandolo a regolarizzare
quanto prima la sua posizione. Trascorso un mese dalla data del
suddetto avviso (che dovrà essere indicata) l'interessato
decadrà dalla qualifica di socio, verrà sospeso l'invio
delle pubblicazioni e verrà invitato a restituire il materiale
di proprietà dell'Unione eventualmente in suo possesso.
Articolo 6
(finanziamento)
L'U.A.S. riconosce i seguenti mezzi
di finanziamento:
- quote sociali
- oblazioni e contributi da parte di soci, di terzi, di enti pubblici
e privati.
Eventuali collette nell'ambito dell'Unione possono essere effettuate
solo dietro preventiva autorizzazione da parte della Riunione dei
Soci.
In nessun caso l'oblatore acquista alcun diritto nei confronti della
U.A.S., degli altri soci o del materiale acquistato, salvo diversa
disposizione della Riunione dei Soci.
Nessun socio può essere obbligato al pagamento di somme che
non siano le quote sociali.
Articolo 7
(patrimonio)
Il patrimonio della U.A.S. è
costituito dai beni di proprietà della Unione. Sono da ritenersi
tali: le entrate dovute al pagamento da parte dei soci delle quote
sociali, le oblazioni e donazioni di soci o terzi, nonché
il materiale acquistato con i fondi dell'Unione secondo quanto stabilito
dal presente articolo.
Le donazioni sono libere e volontarie. In nessun caso il donatore
acquista alcun diritto nei confronti dell'Unione, degli altri soci
o del materiale donato, salvo diversa preventiva disposizione della
Riunione dei Soci che deve decidere se accettare la donazione.
Eventuali danneggiamenti al materiale dell'Unione da parte del socio
dovranno essere comunicati quanto prima al Segretario o a chi di
competenza. Le riparazioni saranno a carico dell'Unione salvo casi
di dolo o negligenza da accertarsi dalla Riunione dei Soci.
I beni dell'Unione sono a disposizione di tutti i soci, salvo le
limitazioni stabilite nel presente Statuto e da eventuali decisioni
della Riunione dei Soci.
Colui che si dimette, o viene destituito, o decade da socio, non
può vantare alcun diritto sui beni dell'Unione, né
può vantare il rimborso di quote sociali pagate anticipatamente.
Articolo 8
(chiavi)
Le chiavi di cui dispone l'associazione
saranno rilasciate dal Presidente, il quale ha facoltà di
assegnare o meno la chiave al socio che ne faccia richiesta; in
caso affermativo il Presidente dovrà comunicare l'eventuale
consegna nella prima Riunione dei Soci.
Le chiavi devono essere consegnate solo ai soci U.A.S..
I soci sono responsabili delle chiavi dell'U.A.S. in loro possesso,
rendendosi in caso contrario, passibili delle sanzioni previste
dal presente Statuto.
Articolo 9
(organi dell’Unione)
Sono organi dell'associazione il
Consiglio Direttivo e la Riunione dei Soci.
Le cariche dell'Unione Astrofili Senesi sono:
- il Presidente
- il Segretario
- il Cassiere
- il Revisore
Il Presidente, il Segretario ed il Cassiere formano il Consiglio
Direttivo, mentre il Revisore non ne fa parte.
Articolo 10
(la Riunione dei Soci)
La Riunione dei Soci è l'organo
deliberativo e legislativo della U.A.S.. E' presieduta dal Presidente
o in sua assenza dal Segretario o dal Cassiere o da un altro socio
designato dalla Riunione stessa. E' esclusivo compito della Riunione
dei Soci prendere qualsiasi tipo di decisione che riguardi la vita
e gli interessi dell'U.A.S.. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione
alla Riunione che verrà indetta, in prima e in seconda convocazione,
dal Segretario mediante avviso scritto (lettera, fax o posta elettronica),
inviato a tutti i soci, contenente l'ordine del giorno, l'ora, il
luogo e la data.
La Riunione è competente su tutto quello che riguarda la
vita dell'Unione. In prima convocazione può prendere decisioni
se sono presenti un quarto dei soci più uno; in seconda convocazione
può prendere decisioni indipendentemente dal numero dei soci
presenti, a patto che vi prenda parte almeno un membro del Consiglio
Direttivo.
Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa, nel caso di parità
il presidente della Riunione dei Soci ha voto decisivo.
Tutti i soci, con minimo 18 anni, la cui iscrizione sia stata ratificata
e siano in regola in base agli articoli del presente Statuto hanno
diritto di voto.
Ogni socio può avere non più di una delega scritta.
La Riunione dovrà essere convocata dal Segretario almeno
una volta ogni quattro mesi e con sufficiente anticipo, o quando
ne venga fatta richiesta motivata da parte di almeno tre soci o
dal Presidente, o dal Cassiere o dal Revisore.
Delle riunioni sarà fatto relativo verbale che verrà
letto ed approvato nella Riunione dei Soci successiva. Il verbale
sarà redatto dal Segretario e da lui firmato assieme al Presidente
e ad un socio presente; mancando il Segretario tale incarico spetterà
al Cassiere che nel momento lo sostituisce, o comunque ad un socio
designato dal Presidente o dalla Riunione dei Soci.
Ogni socio potrà svolgere un'attività in nome dell'U.A.S.
o che riguardi l'Unione solo se autorizzato dalla Riunione dei Soci.
In via straordinaria, per urgenti motivi, può essere autorizzato
dal Consiglio Direttivo, il quale si assume di conseguenza la responsabilità
di fronte alla Riunione dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo sono comunque tenuti a rispettare
il settimo comma del presente articolo, salvo casi di urgente necessità.
Articolo 11
(il Presidente)
Il Presidente rappresenta l'Unione
ed è il responsabile dell'associazione.
Al Presidente spetta l'orientamento dell'Unione nella sua attività.
Il Presidente ha il compito di coordinare l'attività per
il raggiungimento dei fini stabiliti dalla Riunione dei Soci nel
rispetto del presente Statuto.
Il Presidente non può agire contro il parere della Riunione
dei Soci.
Il Presidente comunica al Segretario l'ordine del giorno delle riunioni
associative e tiene i contatti con i vari enti e associazioni o
privati.
Il Presidente firma gli atti dell'U.A.S., in sua assenza o indisponibilità
può essere sostituito dal Segretario o dal Cassiere dietro
sua delega scritta.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, questa
carica viene ricoperta temporaneamente dal Segretario, che indice
immediate elezioni sociali di tutto il Consiglio Direttivo e del
Revisore.
Articolo 12
(il Segretario)
Il Segretario ha i seguenti
incarichi: redigere i verbali delle Riunioni dei Soci, indire le
Riunioni dei Soci, svolgere tutto il lavoro di ordinaria amministrazione
inerente alla segreteria.
Il Segretario tiene i seguenti libri: il Registro dei Soci e il
Registro dei Verbali.
In caso di assenza o comunque di impedimento del Presidente, il
Segretario lo sostituisce a tutti gli effetti con la formula: “per
il Presidente: il Segretario…”.
In caso di espulsione, revoca, dimissioni o decesso del Segretario
subentra il primo dei non eletti. In mancanza, il Presidente può
cooptare al massimo un socio eleggibile, altrimenti vengono indette
nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 13
(il Cassiere)
Il Cassiere è l'incaricato
dell'amministrazione della cassa dell'U.A.S. ed è autorizzato
ai pagamenti e alle riscossioni in nome e per conto della U.A.S..
Il Cassiere tiene: il libro cassa, lo schedario dei soci e tutti
i documenti relativi agli interessi di cassa.
E' compito del Cassiere aggiornare il Segretario sulla regolarità
dei versamenti delle quote sociali, su richiesta o ogni qualvolta
se ne presenti la necessità.
In caso di espulsione, revoca, dimissioni o decesso del Cassiere
subentra il primo dei non eletti. In mancanza, il Presidente può
cooptare al massimo un socio eleggibile, altrimenti vengono indette
nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 14
(spese)
Ogni spesa dovrà essere
preventivamente autorizzata dalla Riunione dei Soci.
Il Segretario può, senza preventiva autorizzazione della
Riunione, effettuare spese di amministrazione, piccola manutenzione
delle attrezzature o acquisti di modesta entità con limite
deciso dalla Riunione dei Soci. In casi di effettiva e urgente necessità,
a sua discrezione e responsabilità, il Consiglio Direttivo
all’unanimità può superare tale limite, sottoponendo
le spese effettuate all'approvazione nella prima Riunione dei Soci.
Il socio che abbia effettuato delle spese di propria iniziativa
che riguardino l'Unione può chiedere il rimborso alla Riunione
dei Soci che deciderà in merito. In caso di spese di modesta
entità il rimborso potrà essere effettuato direttamente
dal Cassiere che deciderà al riguardo nell'ambito del limite
sopra stabilito.
Alla fine di ogni anno il Cassiere procederà a stendere il
resoconto annuale amministrativo della Unione.
Ogni riscossione, ad eccezione di quelle riguardanti quote sociali
e oblazioni di soci, dovrà essere autorizzata dalla Riunione
dei Soci.
Articolo 15
(il Revisore)
Il Revisore è socio U.A.S. incaricato
del controllo dell'operato dei membri del Consiglio Direttivo per
le rispettive competenze, al fine della corretta applicazione delle
decisioni della Riunione dei Soci e del presente Statuto.
Il Revisore ha l'obbligo di presentare una relazione annuale sullo
stato della Unione, entro il primo trimestre dell'anno successivo.
In caso di espulsione, revoca, dimissioni o decesso del Revisore
subentra il primo dei non eletti. In mancanza, la Riunione dei Soci
può cooptare al massimo un socio eleggibile, altrimenti vengono
indette nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo e del Revisore.
Articolo 16
(il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, formato
come sopra detto dal Presidente, dal Segretario e dal Cassiere,
è l'organo esecutivo dell'U.A.S.. Si riunisce ogni qualvolta
si ravvisino necessità decisionali urgenti, fermo restando
l'obbligo di informare la Riunione dei Soci.
Articolo 17
(cariche minori)
Si definisce carica minore una
funzione di supporto all’attività dell’associazione.
Le cariche minori vengono proposte dal Consiglio Direttivo alla
prima Riunione dei Soci di ogni anno solare, salvo necessità
intercorse durante l’anno.
Il socio ricoprente la carica viene proposto e scelto dalla Riunione
dei Soci per voto palese.
Articolo 18
(elezioni)
Il Presidente, il Segretario, il
Cassiere e il Revisore vengono eletti dai soci, durano in carica
due anni solari e possono essere rieletti.
Tutti i soci, minimo diciottenni, la cui iscrizione sia stata ratificata
e siano in regola in base al presente Statuto, hanno diritto di
voto.
Ogni socio che abbia compiuto diciotto anni e sia iscritto da almeno
due anni e in regola in base al presente Statuto può essere
eletto.
Entro sessanta giorni prima della scadenza delle cariche sociali
deve essere indetta una Riunione dei Soci per la nomina della Commissione
Elettorale.
La Commissione Elettorale deve essere composta da un minimo di tre
soci e comunque un numero dispari.
Per la formazione della Commissione Elettorale, il Presidente domanderà
ai soci di candidarsi pubblicamente. Possono essere candidati a
far parte della Commissione Elettorale anche soci che non sono presenti
alla riunione purché abbiano provveduto a far pervenire la
loro disponibilità per iscritto al Segretario.
Le elezioni vengono indette dalla Commissione Elettorale entro trenta
giorni dalla sua nomina. Entro tale termine, i candidati dovranno
far pervenire le proprie candidature alla Commissione Elettorale.
La Commissione provvederà ad avvisare i soci della data e
del luogo delle elezioni inviando la scheda elettorale insieme a
due buste: la prima completamente bianca, la seconda con stampato
l'indirizzo del luogo dove dovrà essere spedita la scheda
e il nominativo del socio mittente per permettere la votazione per
posta a coloro che ne vorranno fare uso.
Il Presidente, il Segretario, il Cassiere ed il Revisore uscenti
rimangono in carica fino alla fine del mandato ed oltre a detta
data solo per l'ordinaria amministrazione.
Le votazioni avverranno in un solo giorno e per un periodo di quattro
o più ore.
Ogni elettore potrà esprimere il voto tramite posta oppure
direttamente al seggio nel giorno delle elezioni.
La Commissione Elettorale farà in modo di fornire il seggio
di schede da mettere a disposizione di eventuali elettori che abbiano
smarrito la scheda.
All’elettore è consegnata una scheda elettorale in
cui sono elencati tutti i candidati, suddivisi per la carica di
Presidente, Segretario, Cassiere e Revisore. Il voto viene espresso
mediante l’apposizione di un contrassegno in corrispondenza
dei nominativi prescelti. Il massimo numero di preferenze esprimibili
dall’elettore è di una per l’elezione del Presidente,
una per l’elezione del Segretario, una per il Cassiere e una
per il Revisore.
In caso di parità di voti fra due o più candidati
decide la sorte.
Ogni socio che desideri votare per posta, deve inserire la scheda
elettorale nella busta bianca e questa nella busta con l'indirizzo
ed il mittente già stampato.
Coloro che hanno inviato per posta la scheda elettorale non potranno
votare al seggio.
Alla chiusura delle votazioni la Commissione procederà allo
scrutinio al quale tutti i soci potranno assistere.
Saranno eletti quei candidati presenti nella scheda elettorale che
riceveranno la maggioranza relativa dei voti.
Il verbale delle votazioni verrà pubblicato tramite circolare
e/o bollettino.
Articolo 19
(espulsione)
Ogni infrazione al presente Statuto
viene comunicata sull'ordine del giorno della prima Riunione dei
Soci.
La Riunione dei Soci discuterà l'infrazione di cui il socio
è ritenuto responsabile e potrà mettere a votazione,
per scrutinio segreto, il giudizio di espulsione.
Articolo 20
(attività scientifica e divulgativa)
Tutti i soci sono liberi di svolgere
attività scientifica e divulgativa secondo le loro preferenze
e di utilizzare a tale fine le attrezzature dell'Unione nel rispetto
del presente Statuto.
Dell'attività svolta i soci sono invitati a far conoscere
i risultati mediante pubblicazione sul Bollettino o resoconti alle
riunioni.
Quando vi sia un certo numero di persone interessate a collaborare
in un determinato settore delle scienze astronomiche o per lo svolgimento
di una determinata attività, possono essere ufficialmente
costituiti dalla Riunione dei Soci dei gruppi di ricerca o dei gruppi
di lavoro sotto la eventuale guida di un responsabile incaricato
di dirigere i lavori. Tali gruppi o commissioni possono tenere contatti
esterni in nome dell'Unione in base a quanto stabilito dalla Riunione
dei Soci.
La pubblicazione dei lavori che rechino l'indicazione del gruppo
o commissione deve essere autorizzata dall'eventuale responsabile.
Articolo 21
(Bollettino e Circolari)
Il Bollettino della U.A.S. e le
Circolari informative costituiscono le pubblicazioni dell'Unione.
La pubblicazione del Bollettino avverrà quando vi sia materiale
sufficiente a costituire un numero.
Le Circolari, a cura del Segretario, serviranno per la comunicazione
ai soci di notizie e resoconti che non sia possibile o conveniente
pubblicare sul bollettino in tempo utile.
Il Presidente è il direttore del Bollettino della U.A.S.,
e può decidere di assumersi l'incarico della redazione materiale
o di demandarla ad altro socio.
In caso di mancata pubblicazione l'autore può rivolgersi
alla Riunione dei Soci.
Della spedizione del Bollettino dell'U.A.S. e delle Circolari è
incaricato il Segretario.
I soci che ne faranno richiesta potranno ricevere le Circolari tramite
la posta elettronica.
Articolo 22
(Regolamenti)
La Riunione dei Soci potrà,
quando ne venga riconosciuta la necessità, approvare dei
Regolamenti tecnici e pratici per quanto qui non previsto. Detti
Regolamenti non dovranno contenere norme contrarie al presente Statuto
e in alcun modo modificarlo.
Articolo 23
(modifiche statutarie)
Per le decisioni riguardanti variazioni
al presente Statuto è richiesta la maggioranza dei 3/5 dei
soci in prima convocazione.
In seconda convocazione, in data successiva da comunicare tramite
Circolare è ammessa la maggioranza dei 3/5 dei presenti.
Articolo 24
(scioglimento)
Lo scioglimento dell'Unione dovrà
essere deciso dalla Riunione dei Soci con parere favorevole di almeno
4/5 dei soci. In tale caso la Riunione deciderà le modalità
della liquidazione.
Articolo 25
(codice civile)
Per quanto non specificato nel
presente Statuto e negli eventuali Regolamenti sono applicate le
norme del Codice Civile.